USA, Iran e il ruolo dell'Italia: cosa dicono la Costituzione e la NATO
Di fronte al progressivo acuirsi delle tensioni geopolitiche tra Stati Uniti e Iran, l’opinione pubblica si interroga con legittima apprensione sul ruolo del nostro Paese e sull’eventualità di un coinvolgimento italiano in un ipotetico scenario bellico. Per sgombrare il campo da allarmismi e speculazioni, è doveroso ricondurre l’analisi sul piano del diritto, esaminando la questione attraverso la rigorosa lente della nostra Costituzione e degli impegni assunti in sede internazionale.
Il fondamento costituzionale: l’Articolo 11 e il ripudio della guerra
Il perimetro invalicabile entro cui si muove la politica estera e di difesa dello Stato italiano è tracciato dall’articolo 11 della Costituzione. Il legislatore costituente ha sancito il fermo ripudio della guerra, intesa tanto come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli quanto come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali.
Tale principio fondamentale preclude in radice la possibilità per l’Italia di intraprendere guerre di aggressione o di prendere parte a iniziative militari unilaterali aventi natura punitiva. Il nostro ordinamento, tuttavia, non esclude l’uso della forza in senso assoluto, ma lo subordina strettamente alla legittima difesa del territorio nazionale in caso di attacco armato e alla partecipazione a missioni internazionali, promosse da organizzazioni come le Nazioni Unite, finalizzate al mantenimento o al ristabilimento della pace globale.
I limiti del Patto Atlantico e l’ambito di applicazione dell’Articolo 5
Un ulteriore elemento di valutazione imprescindibile riguarda l’appartenenza dell’Italia all’Alleanza Atlantica. Il Trattato istitutivo della NATO prevede al noto articolo 5 il principio di difesa collettiva, in base al quale un attacco armato contro una delle Parti è considerato un attacco contro tutte.
Occorre però delimitare rigorosamente l’ambito geografico di applicazione di tale vincolo di solidarietà. L’articolo 6 del medesimo Trattato circoscrive l’obbligo di intervento al verificarsi di un’aggressione perpetrata nei territori in Europa o in America settentrionale, o comunque nell’area nordatlantica. Ne consegue, sul piano strettamente giuridico, che un eventuale attacco rivolto contro installazioni o contingenti statunitensi dislocati in Medio Oriente non farebbe scattare alcun automatismo difensivo in capo all’Italia o agli altri Paesi alleati.
La sovranità nazionale sulle basi militari statunitensi in Italia
Strettamente connesso a questo aspetto è il ricorrente dibattito sull’utilizzo delle basi militari statunitensi e NATO presenti sul suolo italiano, come ad esempio le installazioni di Sigonella o Aviano. È fondamentale chiarire che tali infrastrutture insistono sul territorio nazionale e restano pertanto soggette alla piena sovranità dello Stato italiano.
I vigenti accordi bilaterali, che regolano la presenza delle forze armate americane nel nostro Paese fin dal dopoguerra, si fondano sulla regola della consultazione e dell’autorizzazione preventiva. Di conseguenza, al di fuori del quadro di una missione ufficiale NATO, gli Stati Uniti non dispongono della facoltà di impiegare autonomamente le basi ubicate in Italia per lanciare operazioni militari di natura offensiva, necessitando a tal fine di un esplicito e preventivo assenso da parte del Governo italiano.
La deliberazione parlamentare: il presidio dell’Articolo 78
A presidio definitivo della tenuta democratica e istituzionale in materia di conflitti armati, la nostra Carta fondamentale stabilisce una procedura rigorosa per qualsivoglia deliberazione in tal senso. L’articolo 78 della Costituzione affida in via esclusiva alle Camere il potere di deliberare lo stato di guerra e di conferire al Governo i poteri necessari.
Qualsiasi decisione in merito non può dunque prescindere da un approfondito dibattito e da un voto parlamentare, massima espressione della sovranità popolare. Alla luce del quadro normativo e internazionale vigente, l’Italia si colloca in una posizione di netta estraneità rispetto a logiche di scontro bilaterale extra-europeo, restando vincolata al rispetto del diritto internazionale e alla promozione di ogni iniziativa diplomatica utile alla tutela della stabilità regionale.